Atto costitutivo
In data 1° giugno 2006 riuniti in Via Imperiale 9/12 alle ore 18.00 i signori:
Albertelli Elisabetta nata il 2 luglio 1922
Calcagno Daniele nato il 6 aprile 1969
Calcagno Fausto nato il 9 ottobre 1944
Castelli Daniela nata il 2 luglio 1944
Cavana Marina nata il 30 settembre 1963
Cavana Gabriele nato il 26 giugno 1953
hanno nominato quale segretario per la riunione in corso Marina Cavana.
Hanno deciso unanimemente e consensualmente di dare vita al Gruppo Storico I Gatteschi, che avrà sede legale in Genova, Via Imperiale 9/12.
È stato pertanto redatto e approvato lo Statuto.
Gabriele Cavana ha candidato quali presidenti Daniele Calcagno e Marina Cavana.
Sono stati votati all’unanimità quali copresidenti a vita del Gruppo Storico i Gatteschi Daniele Calcagno e Marina Cavana (la votazione per alzata di mano ha visto astenuti i due eletti).
Marina Cavana ha proposto quali consiglieri Fausto Calcagno e Gabriele Cavana.
Sono stati votati all’unanimità Fausto Calcagno e Gabriele Cavana (la votazione per alzata di mano ha visto astenuti i due eletti).
L’incontro si è chiuso alle ore 20.00 alla lettura e approvazione da parte di tutti del presente testo da parte del segretario della riunione e con la firma dello stesso.
Il segretario Marina Cavana
Statuto
(registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Genova 2 il 28 febbraio 2008, n. 1929)
Il Gruppo Storico è apolitico e apartitico, non ha scopi di lucro e si prefigge di promuovere tra gli associati la conoscenza delle dinamiche storiche, delle culture e delle diverse manifestazioni artistiche prodotte dall'umanità senza alcuna esclusione, al fine di promuovere una più generale sensibilizzazione storica alla cultura e al folklore per le persone di ogni età, oltre a far sperimentare in prima persona alla popolazione la tradizione medievale. Per raggiungere tali fini il Gruppo Storico potrà svolgere attività di collaborazione con singoli o Enti pubblici e privati, stipulare convenzioni o quant'altro possa risultare utile al raggiungimento dei fini sociali.Il Gruppo Storico è disciplinato dal presente Statuto e agisce nei limiti della legge n. 266 dell'11 agosto 1991, delle leggi regionali di attuazione e dei principî generali dell'ordinamento giuridico.
Titolo Primo. Socî.
Articolo 1 – Sono socî effettivi tutti coloro che sono interessati all’attività del Gruppo Storico e risultano in regola con il pagamento della quota associativa, che deve essere rinnovata ogni anno.
Articolo 2 – I socî, con l’iscrizione al Gruppo Storico, accettano tutte le disposizioni del presente Statuto e sono tenuti a rispettare le direttive date dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo.
Articolo 3 – L’importo della quota annua associativa è proposto dal Consiglio direttivo e deliberata dall’Assemblea.
Articolo 4 – La qualità di socio effettivo si perde oltre che per dimissioni volontarie scritte, per morosità della quota associativa e per indegnità.
Articolo 5 – I socî hanno diritto a:
a) partecipare a tutte le attività organizzate dal Gruppo Storico;
b) partecipare alle Assemblee con diritto di voto.
Articolo 6 – Sono organi del Gruppo Storico:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) i due Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.
Titolo secondo. Assemblea.
Articolo 7 – L’Assemblea è costituita dai socî iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso. L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria.
Articolo 8 – I socî sono convocati in Assemblea ordinaria almeno una volta l’anno; essa è indetta dai Presidenti o dalla metà più uno dei socî facenti parte del Consiglio direttivo. Per l’Assemblea ordinaria, il Consiglio direttivo fissa la data di convocazione, la sede e l’ordine del giorno, dandone avviso tramite e-mail ai socî almeno cinque giorni prima della data stabilita. L’Assemblea è valida quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice (la metà più uno) dei socî, e in quel momento può deliberare con la maggioranza dei voti. Per le votazioni è ammessa una sola delega.
Articolo 9 – L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) dare le direttive per la gestione e realizzazione degli scopi sociali;
b) deliberare sul bilanco consuntivo dell’anno precedente e sul preventivo per l’anno seguente;
c) eleggere ogni sette anni il Consiglio direttivo;
d) deliberare su eventuali proposte dei socî partecipanti.
Articolo 10 – L’Assemblea straordinaria può essere convocata e deliberare con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria, come dall’Articolo 8, ma con la possibilità di convocazione fatta da almeno la metà più uno dei socî in regola con il pagamento della quota annua associativa ed esclusivamente per i seguenti motivi:
a) per motivi di gestione e d’amministrazione;
b) per deliberare l’eventuale scioglimento e liquidazione del Gruppo Storico.
Titolo terzo. Consiglio direttivo.
Articolo 11 – Il Gruppo Storico è retto da un Consiglio direttivo composto da quattro membri e che durano in carica sette anni.
Articolo 12 – Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampî poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo Storico e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali. Spetta inoltre al Consiglio direttivo la gestione del patrimonio sociale, la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, la facoltà di introdurre modifiche allo Statuto in vigore.
Articolo 13 – Il Consiglio direttivo deve essere convocato dai Presidenti almeno una volta l’anno o qualora se ne ravvisino la necessità e si ritenga opportuno.
Articolo 14 – Il Consiglio direttivo delibera validamente quando sono presenti la metà più uno dei membri. In caso di parità di voti è determinante il voto del più anziano dei due Presidenti. Non sono ammesse deleghe in seno al Consiglio direttivo.
Articolo 15 – Il Gruppo Storico è retto dai due Presidenti con nomina a vita, secondo quanto definito nell’atto costitutivo dello stesso Gruppo Storico (Daniele Calcagno e Marina Cavana), e da due consiglieri, scelti per il primo settennato dall’Assemblea dei socî fondatori e per i settennati successivi dall’Assemblea dei socî in regola con il pagamento della quota associativa. I Presidenti, congiunti o disgiunti, rappresentano a tutti gli effetti il Gruppo Storico, convocano e presiededono l’Assemblea ordinaria e straordinaria e il Consiglio direttivo.
Articolo 16 – Il Segretario dovrà tenere i libri dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio, l’archivio, la corrispondenza, il libro dei socî e delle attrezzature; promuovere e attivare tutte quelle funzioni per il buon funzionamento dell’associazione, espletando le incombenze derivanti alla carica.
Articolo 17 – Il Tesoriere dovrà tenere i libri contabili e predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, fare i pagamenti e adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi fiscali vigenti.
Titolo quarto. Proventi.
Articolo 18 – I proventi del Gruppo Storico sono:
a) le quote sociali;
b) i contributi di enti pubblici e privati;
c) eventuali lasciti e donazioni, esclusi beni immobili.
Articolo 19 – Sono beni patrimoniali tutti i mezzi occorrenti per lo svolgimento delle attività e acquistati dal Gruppo Storico con i fondi comuni o donati dai socî o associazioni, salvo accordi diversi.
Titolo quinto. Disposizioni generali.
Articolo 20 – Tutte le cariche sono gratuite e, compatibilmente con la disponibilità di bilancio del Gruppo Storico, potranno essere rimborsate unicamente le spese vive documentate, previa autorizzazione del Consiglio direttivo.
Articolo 21 – In osservanza della legge n. 266 dell’11 agosto 1991 sono vietate la distribuzione, anche in modo indiretto, d’utili o avanzi di gestione durante la vita del Gruppo Storico, salvo deroghe stabilite dalla stessa legge n. 266 dell’11 agosto 1991.
Articolo 22 – Lo scioglimento del Gruppo Storico potrà essere deciso esclusivamente da parte dell’Assemblea straordinaria, mentre i beni patrimoniali dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, oppure saranno lasciati al Comune in cui l’associazione ha sede, che li gestirà e assegnerà a suo giudizio (come da art. 3, comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996).
Articolo 23 – Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al regolamento interno, alle normative vigenti in materia e ai principî generali dell’ordinamento giuridico.